Carta dei Diritti di Internet: la proposta italiana all’Europa

È stata da poco completata la bozza “partecipativa” della Carta dei Diritti di Internet, redatta dalla commissione appositamente istituita dalla presidente della Camera Laura Boldrini e presieduta dal giurista Stefano Rodotà. Il documento è disponibile online sul sito della Camera dei Deputati ed a partire dal 27 ottobre, per i 4 mesi successivi, tutti i cittadini potranno contribuire attivamente al testo postando commenti o suggerimenti.

La Carta dei Diritti di Internet si compone di 14 punti in cui vengono affrontate problematiche e lacune legislative venutesi a creare con l’espansione del web. La così capillare diffusione di internet ha abbattuto i confini nazionali, ha modificato radicalmente i rapporti tra persone e tra persone ed istituzioni. L’organizzazione del lavoro è stata profondamente rinnovata ed anche le fonti di informazione e conoscenza sono cambiate.

Questa dichiarazione si basa sulla convinzione che internet debba essere considerata come una risorsa globale usufruibile da chiunque, e sul pieno riconoscimento di principi quali libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona.

1. Riconoscimento e garanzia dei diritti

Nel primo articolo della Carta dei Diritti di Internet vengono ribaditi i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalle costituzioni e dalle leggi di ogni stato: rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona.

2. Diritto di accesso

Con l’articolo relativo al diritto di accesso si cerca di porre la società di fronte ad un evidente bisogno di parità nelle possibilità di accesso ad internet. Allo stesso tempo reclama per ciascun utente la libertà nella scelta di apparecchiature, tecnologie e software. Per l’effettiva tutela di questo diritto si renderanno necessari interventi pubblici per poter superare qualsiasi tipo di divario digitale.

3. Neutralità della rete

Con neutralità della rete si intende la possibilità di trasmettere dati senza discriminazioni, restrizioni o interferenze in merito al mittente, al ricevente, al tipo o al contenuto dei dati. In questo caso la rete deve essere osservata come un semplice mezzo fisico sul quale passa un’informazione che non subisce alcun tipo di interferenza da altre parti.

4. Tutela dei dati personali

Sotto questo punto di vista l’Europa è in prima linea rispetto al resto del mondo, grazie ad una elevata tutela costituzionale dei dati personali. Vengono identificati come dati personali tutte quelle informazioni che permettono di risalire all’identità di una persona. Secondo la Carta dei Diritti di Internet questi dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso informato della persona interessata.

5. Diritto all’autodeterminazione informativa

Il diritto dall’autodeterminazione informativa raccoglie in realtà diversi diritti inerenti alle modalità di trattamento dei dati. L’utente deve poter sempre avere accesso ai suoi dati, chiedendone la modifica, la visualizzazione o l’eliminazione. Deve altresì poter sapere le modalità tecniche di trattamento dei suoi dati e la conservazione degli stessi deve essere limitata nel tempo secondo le finalità ed il diritto individuale all’autodeterminazione informatica.

6. Inviolabilità dei sistemi e domicili informatici

Con questo articolo si vuole ricordare che senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è vietato accedere a dati che si trovino su dispositivi personali e su archivi remoti accessibili tramite login. L’inviolabilità dei sistemi e dei domicili informatici si riferisce anche al divieto di intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

7. Trattamenti automatizzati

La regolamentazione dei trattamenti di dati automatizzati prevede che qualsiasi atto, decisione o provvedimento giudiziario/amministrativo non possa essere giustificato se volto ad identificare il profilo o la personalità del soggetto interessato.

8. Diritto all’identità

“Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete. È ciò che cita l’articolo definendo una libera costruzione della personalità. Definisce anche che l’utilizzo di algoritmi e strumenti probabilistici deve essere portato a conoscenza dell’utente.

9. Anonimato

Questo articolo difende il diritto di poter comunicare anonimamente per poter esercitare libertà politiche e civili senza subire discriminazione e censure. Viene però ricordato che limitazioni a questo diritto possono essere apportate nella tutela di un interesse pubblico.

10. Diritto all’oblio

Con questo articolo della Carta dei Diritti di Internet si vuole difendere il diritto a “non farsi trovare”. Chiunque deve avere la possibilità di chiedere ed ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca. Chiaramente il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca o il diritto dell’opinione pubblica ad essere informata.

11. Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme

L’articolo 11 è stato inserito quale garante del comportamento leale e corretto dei gestori di piattaforme verso utenti, fornitori e concorrenti. Rivendica il diritto di qualsiasi persona ad avere indicazioni chiare e semplificate sul funzionamento delle piattaforme utilizzate, di ottenere informazioni riguardo a variazioni contrattuali e di ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalla piattaforma qualora ne abbia volontà.

12. Sicurezza in rete

I commissari hanno demandato a questo articolo la garanzia della sicurezza della rete in quanto interesse pubblico. Con questo concetto si indica l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, ma anche la sicurezza intesa come interesse delle singole persone.

13. Diritto all’educazione

Vista la capillarità del web, si deve garantire ad ogni persona la possibilità di acquisire capacità necessarie all’utilizzo consapevole di internet. La responsabilità dell’educazione all’utilizzo della rete è demandata alle istituzioni pubbliche che le promuovono direttamente alle persone, alle imprese o al sistema scolastico.

14. Criteri per il governo della rete

Il quattordicesimo articolo non è sicuramente il meno importante ed infatti viene portata l’attenzione sul bisogno di un sistema di regole che tenga conto di diversi livelli territoriali, della molteplicità di soggetti che operano sulla rete e delle opportunità offerte. La gestione della rete deve quindi essere gestita in modo tale da poter garantire il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità nelle decisioni e l’accessibilità delle informazioni pubbliche.

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