È passata abbastanza in sordina la notizia che la terza sezione della Corte di Appello di Torino ha modificato la sentenza di primo grado che aveva condannato un blogger valdostano Roberto Mancini.
Il ruolo di blogger (ovvero gestore di un blog) non è equiparabile a quello di direttore di giornale. A Mancini è stata inflitta una pena pecuniaria di 1.000 euro per diffamazione relativamente a due post presentati a sua firma. È invece stato assolto dal reato di omesso controllo: secondo il giudice tutti i post che non sono scritti dal gestore del blog devono essere considerati anonimi.
I fatti risalgono al 2006 ed erano stati presentati come il primo caso di condanna per diffamazione via blog. Il procedimento era stato aperto dopo le denunce di quattro giornalisti valdostani contro l’autore (formalmente anonimo) del blog ‘Il bolscevico stanco‘. In primo grado Mancini era stato condannato a 3.000 euro di ammenda e a 8.000 euro di risarcimento.
Nelle motivazioni della sentenza di allora si precisava:
“Colui che gestisce un blog – era scritto nelle motivazioni – altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito internet. Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare messaggi) è, mutatis mutandis, identica”.
Ma stando al secondo grado i blogger sono responsabili solo per i post firmati: verrebbe così meno la responsabilità del controllo sui commenti, che ultimamente hanno causato qualche grana a dei blogger ‘colpevoli’ solamente di non essere intervenuti preventivamente rispetto a veri e propri flame scoppiati a seguito di un loro post più misurato. In un caso, WordPress.com ha preferito ‘spegnere’ il blog senza avvisare l’utente, salvo poi rimettere tutto online. Tranne il post incriminato ovviamente.
Basterà questa decisione della Corte di Appello di Torino a fare giurisprudenza?